Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza cruciale riguardante l'uso di richiami acustici durante l'addestramento dei cani, accogliendo il ricorso di quattro cittadini di Palermo. Questi erano stati sanzionati dal giudice per le indagini preliminari (gip) per aver utilizzato richiami acustici con amplificazione del suono, ritenuti in violazione della legge sulla caccia.
Il caso e la decisione del Gip
Il gip aveva condannato i quattro per l'uso di "richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico", contestando loro la violazione dell'articolo 21 della legge quadro sulla caccia (Legge 157/1992). Questa norma vieta esplicitamente l'uso di richiami acustici a fini venatori, specificando che tali strumenti non possono essere utilizzati senza mezzi idonei per la cattura della selvaggina.
La Sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'addestramento dei cani non configura di per sé un atteggiamento di caccia. Secondo la sentenza, non si può imputare a chi sta semplicemente addestrando i cani la violazione delle norme sulla caccia. La legge si applica solo a chi si trova in un vero e proprio atteggiamento venatorio, il quale richiede la disponibilità di mezzi atti all'abbattimento o alla cattura della selvaggina. La Cassazione ha sottolineato che l'assenza di tali mezzi al momento del controllo rende illegittima la condanna.
Definizione di Atteggiamento di Caccia
La definizione di "atteggiamento di caccia" è ampia e comprende ogni attività diretta all'abbattimento o alla cattura della fauna selvatica. Tuttavia, i giudici hanno ribadito che tale definizione non può essere estesa all'attività di addestramento dei cani da caccia. La Corte ha affermato che l'utilizzo dei richiami acustici in questo contesto non deve essere considerato come un atto diretto alla cattura della selvaggina.
Implicazioni della Sentenza
Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti per gli addestratori e gli appassionati di cinofilia. Essa chiarisce che l'utilizzo dei richiami acustici è lecito durante l'addestramento dei cani, a condizione che non vi sia alcun intento venatorio. Inoltre, stabilisce un precedente giuridico che potrebbe influenzare future interpretazioni delle norme riguardanti l'addestramento degli animali.
Conclusione
L'utilizzo dei richiami acustici durante l'addestramento del cane è ora legittimato dalla giurisprudenza italiana, offrendo maggiore libertà agli addestratori e protezione legale contro sanzioni ingiustificate. La sentenza della Cassazione non solo chiarisce il confine tra addestramento e attività venatoria, ma promuove anche una migliore comprensione delle normative relative alla cinofilia.
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